Art. 28.
(Obbligo di permanenza domiciliare).

      1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e di domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a

 

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richiesta del condannato, continuativamente.
      2. La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque giorni; il condannato non è considerato in stato di detenzione.
      3. Il giudice può altresì imporre al condannato, valutati i criteri di cui all'articolo 133, secondo comma, del codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.
      4. Il divieto di cui al comma 3 non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.